martedì 8 marzo 2016

Breve discussione sul concetto di 'normatività sociale'

    Solo ieri ho cominciato a leggere attentamente il libro tradotto in italiano recentemente di Margaet Gilbert, Il noi collettivo, e in particolare la bellissima rapida introduzione di Francesca de Vecchi, e mi sono accorto di quante analogie ci siano con alcune tesi importanti di Luhmann, di Brandom e di Descombes per quanto riguarda il concetto di ‘impegno congiunto’ (in sostanza, se prendiamo in particolare l'impegno congiunto rispetto ad una credenza, ciò che consente una prassi condivisa è la reciproca attribuzione della necessità e del dovere di trarre certe conseguenze, e del diritto di sancire anche moralmente gli errori inferenziali, il che rende il suo discorso molto simile a quello di Brandom).
    Siccome su quei paralleli ci ritornerò più opportunamente al momento in cui sarò in grado di farlo, una cosa stimolante che mi è venuta in mente adesso è invece la distinzione che in quel libro viene fatta tra normatività morale e normatività sociale. La de Vecchi ci esemplifica i casi di normatività sociale con i casi in cui si presentano forme di normatività legale-giuridica non direttamente connesse e giustificate in base ai criteri di valore di solidarietà e giustizia, come per esempio “l’obbligo di guidare con una patente valida, o i diritti e doveri giuridici connessi alla proprietà di una casa”. Ora, la cosa che preme notare è che nonostante sicuramente questi fatti giuridici siano sicuramente dei fatti sociali che creano e si basano su una normatività sociale, vi sono però dei limiti importanti a mio avviso nel farne degli emblemi dell’ordine sociale. Primo, si può discutere sulla ‘intrinseca’ assenza di riferimenti valoriali in queste forme di regolamentazione del comportamento reciproco: Habermas, sopratutto, ci ha insegnato a riscoprire e ricostruire la pretesa normativa in senso più alto, che sta alla base della legittimità di obblighi e richieste di comportamento: la legittimità di una richiesta legale sta nella possibilità di intravedere un nesso interno, concettuale, tra quella richiesta e i valori della libertà e del riconoscimento, al limite sanciti dalla costituzione che orienta l’ordinamento giuridico di cui quella norma è parte.  Ma sopratutto, ancora una volta, si può sottolineare la tendenza degli ‘ontologi sociali’ a schivare la questione della costruzione e condivisione del significato sociale per sussumerla, forse per chiarezza e forse per sfuggire a una questione ben più spinosa, sotto il raggio dei fenomeni di esplicita obbligazione legale. Questa dimensione dell’obbligo a far comportare i membri in fase di socializzazione in certi modi piuttosto che in altri, la dimensione repressiva e comportamentale dell’ordine sociale, è ovviamente fondamentale, e rappresenta molto probabilmente una parte anche della possibilità di condividere significati, di poter intendere  riconoscere le stesse cose, le stesse azioni. Ma si trascura la dimensione molto più quotidiana della normatività sociale. A mio avviso, infatti la normatività strettamente sociale, anche se comprende al suo interno i fenomeni giuridici, ha a che fare molto di più con questioni come: vado a comprare i libri e non li uso sistematicamente per accenderci il caminetto o per affettarci le cipolle; se mi dichiaro di sinistra poi non posso dire che gli imprenditori privati sono gli unici soggetti razionali di allocazione della ricchezza e che il risultato di mercato è l’unico criterio della giustizia sociale; se sono invitato a un matrimonio non posso andarci in pigiama, a meno di esplicita richiesta goliardica; se dico che vado al mare e che torno domani non posso tornare a casa dopo un’ora se non per fare una sorpresa o spiegando cosa è successo; Se voglio aumentare l’occupazione e il benessere economico della popolazione non posso fare politiche di austerità (in quanto direttamente sono esattamente il contrario) a meno di spiegare e giustificare bene quali contro-intuitive caratteristiche del mondo e dell’economia mi consentano queste conclusioni, e via di questo passo. In sostanza tutti quei fenomeni di ordinamento cognitivo, la cui capacità appunto di ordinare e di creare possibili contesti di cooperazione fluida, è connessa poi anche a pretese e opportunità di sanzione normativa.

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