Siccome su
quei paralleli ci ritornerò più opportunamente al momento in cui sarò in grado
di farlo, una cosa stimolante che mi è venuta in mente adesso è invece la
distinzione che in quel libro viene fatta tra normatività morale e normatività
sociale. La de Vecchi ci esemplifica i casi di normatività sociale con i casi
in cui si presentano forme di normatività legale-giuridica non direttamente connesse
e giustificate in base ai criteri di valore di solidarietà e giustizia, come
per esempio “l’obbligo di guidare con una patente valida, o i diritti e doveri
giuridici connessi alla proprietà di una casa”. Ora, la cosa che preme notare è
che nonostante sicuramente questi fatti giuridici siano sicuramente dei fatti
sociali che creano e si basano su una normatività sociale, vi sono però dei
limiti importanti a mio avviso nel farne degli emblemi dell’ordine sociale.
Primo, si può discutere sulla ‘intrinseca’ assenza di riferimenti valoriali in
queste forme di regolamentazione del comportamento reciproco: Habermas,
sopratutto, ci ha insegnato a riscoprire e ricostruire la pretesa normativa in
senso più alto, che sta alla base della legittimità di obblighi e richieste di
comportamento: la legittimità di una richiesta legale sta nella possibilità di
intravedere un nesso interno, concettuale, tra quella richiesta e i valori
della libertà e del riconoscimento, al limite sanciti dalla costituzione che
orienta l’ordinamento giuridico di cui quella norma è parte. Ma sopratutto, ancora una volta, si può
sottolineare la tendenza degli ‘ontologi sociali’ a schivare la questione della
costruzione e condivisione del significato sociale per sussumerla, forse per
chiarezza e forse per sfuggire a una questione ben più spinosa, sotto il raggio
dei fenomeni di esplicita obbligazione legale. Questa dimensione dell’obbligo a
far comportare i membri in fase di socializzazione in certi modi piuttosto che
in altri, la dimensione repressiva e comportamentale dell’ordine sociale, è
ovviamente fondamentale, e rappresenta molto probabilmente una parte anche
della possibilità di condividere significati, di poter intendere riconoscere le stesse cose, le stesse azioni.
Ma si trascura la dimensione molto più quotidiana della normatività sociale. A
mio avviso, infatti la normatività strettamente sociale, anche se comprende al
suo interno i fenomeni giuridici, ha a che fare molto di più con questioni
come: vado a comprare i libri e non li uso sistematicamente per accenderci il
caminetto o per affettarci le cipolle; se mi dichiaro di sinistra poi non posso
dire che gli imprenditori privati sono gli unici soggetti razionali di
allocazione della ricchezza e che il risultato di mercato è l’unico criterio della
giustizia sociale; se sono invitato a un matrimonio non posso andarci in
pigiama, a meno di esplicita richiesta goliardica; se dico che vado al mare e
che torno domani non posso tornare a casa dopo un’ora se non per fare una
sorpresa o spiegando cosa è successo; Se voglio aumentare l’occupazione e il
benessere economico della popolazione non posso fare politiche di austerità (in
quanto direttamente sono esattamente il contrario) a meno di spiegare e
giustificare bene quali contro-intuitive caratteristiche del mondo e
dell’economia mi consentano queste conclusioni, e via di questo passo. In
sostanza tutti quei fenomeni di ordinamento cognitivo, la cui capacità appunto
di ordinare e di creare possibili contesti di cooperazione fluida, è connessa
poi anche a pretese e opportunità di sanzione normativa.
E' perché il significato è organizzato nella forma del 'e quindi' che il mondo ha senso e che lo possiamo criticare
martedì 8 marzo 2016
Breve discussione sul concetto di 'normatività sociale'
Solo ieri ho
cominciato a leggere attentamente il libro tradotto in italiano recentemente di
Margaet Gilbert, Il noi collettivo, e in particolare la bellissima rapida
introduzione di Francesca de Vecchi, e mi sono accorto di quante analogie ci
siano con alcune tesi importanti di Luhmann, di Brandom e di Descombes per
quanto riguarda il concetto di ‘impegno congiunto’ (in sostanza, se prendiamo in particolare l'impegno congiunto rispetto ad una credenza, ciò che consente una prassi condivisa è la reciproca attribuzione della necessità e del dovere di trarre certe conseguenze, e del diritto di sancire anche moralmente gli errori inferenziali, il che rende il suo discorso molto simile a quello di Brandom).
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